SPESOMETRO DELLE OPERAZIONI IVA DEL 2016
Ad aprile l’ultimo invio dello spesometro annuale
Entro il prossimo 10 aprile 2017 per i soggetti mensili, ed entro il 20 aprile per quelli trimestrali, si deve provvedere all’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, relative all’anno 2016, con cadenza annuale, utilizzando il “Modello di comunicazione polivalente”.
Quello di aprile sarà l’ultimo invio annuale dei dati, in quanto a seguito delle novità contenute nell’art. 4 del D.L. n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a decorrere dal 2017 è stata prevista l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (spesometro) e l’invio dei dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche.
Operazioni interessate dalla comunicazione
Le operazioni da indicare nel modello polivalente devono tenere conto delle semplificazioni introdotte dall’articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’articolo 21, D.L. 78/2010).
Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:
· operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione per le quali vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;
· operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).
Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare:
û le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
û le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
û operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie ecc…) devono inviare i relativi dati al STS;
û le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE;
û le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
Novità per le operazioni con paesi black list
Il D.L. 193/2016 “collegato alla Finanziaria 2017”, dopo la conversione nella L. 225/2016, ha stabilito che già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è soppressa la comunicazione black list, ossia decade l’obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente.
Nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la specifica comunicazione per le operazioni black list del 2016, ma le operazioni andranno comunque comunicate nei quadri dei soggetti non residenti.
Termini e modalità di presentazione
Il termine di presentazione dello spesometro è differenziato a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione. Per il periodo di imposta 2016, i soggetti tenuti all’adempimento devono trasmettere il modello:
· entro il 10 aprile 2017 se nel 2017 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
· entro il 20 aprile 2017 se nel 2017 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.
Le comunicazioni devono essere effettuate per via telematica:
- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, società del gruppo, ecc.).
La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili dalla stessa Agenzia.
Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate
Sono in arrivo 28.440 lettere di compliance da parte della Agenzia delle Entrate sul controllo delle anomalie riferite al 2014, rilevate tra l’incrocio dei dati delle dichiarazioni con quelli dello spesometro.
La spia rossa si accende in presenza di incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati nel modello Unico, rispetto alle informazioni segnalate con lo spesometro dai clienti, in ipotesi di sottodichiarazione rispetto a quanto effettivamente venduto o fornito.
I destinatari di questa tornata di lettere saranno i titolari di partita Iva per le operazioni svolte nella propria attività e le comunicazioni viaggeranno attraverso il canale della posta elettronica certificata (Pec) e poi i destinatari potranno consultare le informazioni all’interno del proprio «Cassetto fiscale».
Sono circa 18.500 sono i riscontri programmati a partire da aprile, che vedrà lavorare in stretta sinergia l’Agenzia delle Entrate con la Guardia di Finanza, con lo scopo dichiarato di contrastare i fenomeni evasivi più consistenti e pericolosi, come le frodi carosello. Del resto l’arsenale messo a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria diventa sempre più ampio, considerando la mole di dati che arriveranno dalle comunicazioni trimestrali sulle liquidazioni Iva e da quelle semestrali (per il 2017) sulle fatture emesse e ricevute.
Il nuovo spesometro trimestrale del 2017
Il decreto milleproroghe è intervenuto a modificare la disciplina riguardante l’invio delle fatture, secondo le nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione dei dati delle fatture, sia emesse che ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.
A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. In fase di prima applicazione, la comunicazione relativa ai primi due trimestri del 2017 è stata rinviata al 18 settembre 2017.
Accanto all’obbligo di trasmissione telematica del contenuto delle fatture, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/10, dovrà seguire la periodicità trimestrale sia per i contribuenti Iva mensili, che trimestrali. La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. È importante sottolineare che, in relazione a tale secondo adempimento, non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già per il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime.
Pertanto, combinando i due adempimenti, è possibile coniare questa scaletta temporale per individuare in quale comunicazione dovranno essere inserite le diverse operazioni realizzate nel 2017:
Fatture registrate nel 2017, nei mesi di |
Comunicazione dei DATI CONTENUTI NELLE LIQUIDAZIONI entro |
Comunicazione dei DATI DELLE FATTURE da inviare entro |
Gennaio |
31 maggio 2017 |
18 settembre 2017 |
Febbraio |
31 maggio 2017 |
18 settembre 2017 |
Marzo |
31 maggio 2017 |
18 settembre 2017 |
Aprile |
18 settembre 2017 |
18 settembre 2017 |
Maggio |
18 settembre 2017 |
18 settembre 2017 |
Giugno |
18 settembre 2017 |
18 settembre 2017 |
Luglio |
30 novembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Agosto |
30 novembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Settembre |
30 novembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Ottobre |
28 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 |
Novembre |
28 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 |
Dicembre |
28 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 |
Rinvio per approfondimento
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27/03/2017